SEMAFORO VERDE PER IL JOB-ACT AUTONOMI, PIÙ TUTELE PER LE PARTITE IVA
Dopo numerosi rinvii e scontri parlamentari, il cosiddetto Job-act dei lavoratori autonomi è finalmente approdato in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica del 2016, interessa oltre due milioni di “partite Iva” e collaboratori. Deducibilità totale delle spese di formazione, introduzione di tutele in caso di ritardati pagamenti, deciso sostegno della malattia e maternità. Sono queste, in estrema sintesi, le novità contenute nella legge n. 81/2017. Un “ombrello” di protezioni sociali, che va dalla possibilità di godere di congedi parentali della durata di sei mesi, al valido sostegno al reddito nei confronti dei soggetti in condizioni di particolare disagio economico. Attuato quest’ultimo attraverso l’ampliamento delle competenze delle Casse privatizzate, che dovranno occuparsi non solo pensioni obbligatorie, ma anche di quelle integrative, indennità di disoccupazione e prestazioni socio-sanitarie.
Chi sono gli interessati. La nuova normativa si applica a tutti i rapporti di lavoro autonomo, fatta eccezione delle imprese e piccoli imprenditori artigiani e commercianti iscritti alla Camera di commercio. Nello specifico gli interessati sono quindi gli iscritti agli Ordini professionali - con esclusione delle norme previdenziali, in quanto ogni ordine e Cassa privatizzata ha proprie regole - e tutti i titolari di partita Iva senza un albo di riferimento.
Indennità di disoccupazione. Dal primo luglio la Dis-Coll diventerà strutturale. Si tratta, lo ricordiamo, dell’indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori con rapporto di Co. co. co., iscritti in via esclusiva all'Inps (Gestione separata), non pensionati e senza partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Oltre a renderla strutturale, la Dis-Coll viene estesa anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio. Ai fini della relativa copertura finanziaria, tuttavia, a decorrere dal primo luglio scatterà un'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51% per i lavoratori interessati, nonché per gli amministratori e i sindaci, i quali, tuttavia, resteranno esclusi dalla fruizione dell'indennizzo.
Malattia. La maggior novità riguarda la possibilità di sospendere il pagamento dei contributi Inps in caso di malattia grave per tutta la durata dell’evento morboso, e comunque fino a un massimo di due anni. Terminato il periodo di malattia, il lavoratore ripagherà il debito contributivo, ossia i contributi previdenziali sospesi, in rate mensili per una durata massima pari a tre volte il periodo di sospensione. Inoltre, la malattia e l'infortunio dei lavoratori che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare. In proposito, va ricordato che la precedente normativa, prevedeva che la malattia o l'infortunio del collaboratore a progetto, comportassero il diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per un periodo non superiore a un 1/6 della durata stabilita, qualora essa fosse determinata, ovvero non superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile.
Tutela della maternità. L’indennità di maternità a favore delle collaboratrici coordinate e continuative, durante il periodo di assenza obbligatoria (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), spetta indipendentemente dall’effettiva sospensione dell’attività lavorativa. Di conseguenza, la collaboratrice potrà continuare a lavorare pur essendo in maternità pagata dall’Inps. Anche in questo caso, come per la malattia grave, l’assenza non comporta l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare. Infine, il congedo parentale: viene esteso al padre, la durata passa (periodo di astensione) da 3 a 6 mesi, il periodo di fruizione da 1 anno a 3 anni del bambino, equiparandolo a quanto previsto per i dipendenti.
Contributi più cari. Per rendere strutturale l'indennità di disoccupazione e per migliorare le prestazioni di malattia e di maternità ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, le aliquote saliranno almeno dell'1%. Il rincaro colpisce anche gli amministratori e i sindaci, anche se non fruiscono né fruiranno dell'indennità. Nel dettaglio: 0,51% dal primo luglio e un'aliquota non precisata (la norma afferma “possibilmente non superiore allo 0,5%”, ma prevale il vincolo di copertura degli oneri), con l'attuazione della delega per l'”ampliamento delle prestazioni”. A conti fatti, i professionisti che pagano oggi il 25,72%, dal primo luglio pagheranno il 26,23%; gli altri collaboratori che pagano oggi il 32,72%, dal primo luglio verseranno il 33,23% e il 34,23% a partire dal primo gennaio 2018, e in attesa dell'ulteriore rincaro che dovrà avvenire per delega.
Una mano dal Fisco. I lavoratori autonomi (professionisti, partite Iva ecc.), da quest'anno ossia dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, possono escludere dal reddito imponibile ai fini Irpef sia le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente, sia quelle relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico e addebitate in capo al committente. L'esclusione ai fini Irpef comporta, di conseguenza, anche quella relativa ai contributi Inps.
Il provvedimento, peraltro, sostituisce l'attuale regime di deducibilità (e, anche in questo caso, di conseguenza, ai fini dei contributi dovuti all'Inps) di alcune spese inerenti alla formazione. Attualmente, la deduzione per spese di partecipazione a «convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale», incluse quelle di viaggio e soggiorno, è consentita in misura massima del 50% del loro ammontare. La nuova disciplina, la quale decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, ammette invece:
a) l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 10 mila euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, delle spese d’iscrizione a convegni e congressi e delle spese di viaggio e soggiorno inerenti alle predette partecipazioni;
b) l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5 mila euro, delle “spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità”, mirati a “sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro” ed erogati dai Centri per l'impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro;
c) l'integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro autonomo), fornita da forme assicurative o di solidarietà.