CLOSE

This website uses cookies. By closing this banner or browsing the website, you agree to our use of cookies. CLOSE

LA TOTALIZZAZIONE

Un’alternativa alla ricongiunzione onerosa è offerta dalla totalizzazione, che dal primo gennaio 2006 consente di cumulare, senza alcun onere a carico del beneficiario, l’intera contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche. La recente riforma è intervenuta anche su questo fronte eliminando la condizione (ossia il periodo minimo di tre anni di contributi), che sino al 2011 consentiva l’utilizzo di questo meccanismo. Con la totalizzazione, chi è stato iscritto a due o più forme di assicurazione obbligatoria (comprese le Casse dei liberi professionisti e la Gestione separata Inps (quella dei cosiddetti parasubordinati) può utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi in modo da perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione:

1) di vecchiaia, a condizione che abbia compiuto l’età pensionabile (quella fissata per gli uomini, anche per le donne) e che possa far valere complessivamente un minimo di vent’anni di contribuzione;
2) anticipata, a condizione che possa far valere i previsti contributivi di volta in volta richiesti, indipendentemente dall’età anagrafica.

Il trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione viene calcolato applicando esclusivamente il criterio contributivo, meno vantaggioso. Per ottenere la totalizzazione dei periodi contributivi occorre presentare un’apposita domanda all’ente presso cui da ultimo il lavoratore interessato è (o è stato) iscritto. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi d’iscrizione maturati secondo le proprie regole. L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota. Il pagamento della pensione “totalizzata” (la somma degli importi liquidati dalle singole gestioni), è effettuato sempre dall’Inps, anche nel caso in cui non sia interessata la contribuzione Inps.

1) la pensione di vecchiaia maturata a seguito della totalizzazione, decorre dal primo giorno del 19° mese successivo a quello in cui si raggiungono i requisiti richiesti;

2) la pensione anticipata decorre dal 22° mese successivo a quello in cui si raggiungono i requisiti;

3) la pensione d’inabilità decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda;

4) la pensione ai superstiti dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa, cioè il titolare della pensione.