L’INTEGRAZIONE AL MINIMO
Il conteggio della pensione con il sistema retributivo viene effettuato in base a due elementi:
1) il numero degli anni di contributi;
2) la cosiddetta retribuzione pensionabile, ossia la media degli stipendi percepiti nell’ultimo periodo di lavoro (o degli ultimi redditi dichiarati al Fisco per i lavoratori autonomi).
La misura della rendita risulta pari al 2% della retribuzione pensionabile, per ogni anno di contributi. Quando l’importo calcolato sulla base della contribuzione effettivamente versata è inferiore a una certa cifra (il minimo stabilito dalla legge) si procede alla cosiddetta integrazione, che rappresenta quindi la differenza, a carico dello Stato, tra la quota effettivamente maturata e la soglia stabilita.
Le condizioni richieste affinché scatti l’integrazione sono due:
1) chi richiede la pensione non deve avere altri redditi Irpef d’importo superiore al doppio del minimo;
2) il reddito complessivo della coppia (pensionato e relativo coniuge) non deve superare l’importo annuo di quattro volte il minimo.