SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2021
Legge di Bilancio 2021, tra conferme e novità
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020). Sono numerose le novità in materia di pensioni, lavoro, e famiglia. Dalla proroga di Ape sociale e Opzione donna all’esonero contributivo parziale per gli iscritti alla Gestione separata Inps (ex Co.co.co. e free-lance) e liberi professionisti, alla nuova cassa integrazione per gli autonomi. E ancora: conferma del bonus bebè per tutti i nati nel 2021, congedo di paternità obbligatorio allungato da 7 a 10 giorni e un fondo da 50 milioni di euro per le aziende che aiutano il rientro al lavoro delle neo-mamme. Il provvedimento è composto da 20 articoli, ma la norma principale è l’articolo 1, formato dalla bellezza di 1.150 commi. Ma andiamo con ordine.
Pensioni e lavoro
L’Ape sociale. Come promesso dal Ministro del lavoro Nunzia Catalfo nell’ultimo incontro con le organizzazioni sindacali, l’Ape sociale è stata prorogata ancora di un anno (avrebbe dovuta scadere il 31 dicembre 2020). È una forma di pre-pensione assistenziale che si può ottenere a partire dai 63 anni, riferita ad alcune categorie che si trovano in condizioni di disagio.
In sostanza, ai lavoratori che al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni vi aderiscono, è riconosciuta un'indennità (la cosiddetta l’Ape sociale), per una durata pari al periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia. L’indennizzo è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (non soggetta a rivalutazione): non può superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro.
La speciale indennità spetta a condizione che l’interessato:
1) assista, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, e sia in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
2) presenti una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, almeno pari al 74% e sia in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
3) sia lavoratore dipendente, al momento della decorrenza dell'indennità, che svolga da almeno 7 anni negli ultimi 10 o almeno 6 anni negli ultimi 7 attività per le quali è richiesto un impegno difficoltoso e rischioso; si tratta di: conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.
4) abbia un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.
Per mancanza di risorse, non è stata, invece, accolta la richiesta delle parti sociali circa un allargamento dei beneficiari nei confronti dei “lavoratori fragili” a rischio Covid, che pur non essendo invalidi al 74%, soffrono di gravi patologie, come tumori o malattie cardio-vascolari.
Opzione donna. Viene confermata la proroga per tutto il 2021 di Opzione donna, che permette alle donne lavoratrici di ritirarsi, con un minimo di 35 anni di contribuzione a 58 anni (59 le autonome), accettando però il calcolo della rendita con il metodo contributivo, decisamente meno vantaggioso rispetto al retributivo.
La scelta è molto penalizzante perché il contributivo genera spesso un’importante riduzione dell'assegno, intorno al 20-30%, e questa riduzione rimarrà poi per tutta la vita. Il taglio è molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione e anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime. Insomma, l'entità della riduzione dipende dalle caratteristiche personali della lavoratrice, in primo luogo, la sua evoluzione retributiva: più vanta una carriera anticipata, con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni, più la riduzione sarà minore. Viceversa, maggiore è l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e quindi la pensione.
Non va infine dimenticato che chi utilizza Opzione donna per intascare l’assegno dell’Inps deve attendere 12 mesi (la cosiddetta finestra), che salgono a 18 mesi per le autonome.
Part-time e pensione. La legge di Bilancio ha introdotto una nuova modalità di calcolo dell'anzianità di contribuzione pensionistica per i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. Per coloro, cioè, che prestano servizio in alcuni giorni a tempo pieno e mentre in altri non lavorano affatto. La nuova normativa recepisce l'indirizzo giurisprudenziale costante, in base al quale anche le settimane non lavorate sono da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico.
Si parla, va sottolineato, di requisiti temporali, non d’ importi contributivi. In altre parole, la finalità è che, per esempio, un lavoratore con 40 anni part time ciclico verticale abbia lo stesso diritto ad accedere alla pensione del lavoratore con 40 anni di part time orizzontale. Entrambi con lo stesso assegno pensionistico, ridotto rispetto a un tempo pieno.
Isopensione. L’ultima Legge di bilancio consentirà ad alcune migliaia di lavoratori di lasciare il posto a 62 anni con almeno venti anni di contributi (pensione di vecchiaia) o con 38 anni di versamenti (pensione anticipata). Lo “scivolo", però, si rivolge solo alle aziende con almeno 250 dipendenti. Dovrebbe essere, perlomeno nei piani del Governo, un aiuto concreto alle grandi imprese che si trovano in difficoltà e allo stesso tempo un modo per incentivare, oltre alle uscite, anche le assunzioni di giovani.
Salvaguardia esodati. Torna la salvaguardia pensionistica in favore dei «lavoratori esodati, che dal primo gennaio 2021 sono rimasti senza pensione a causa dell'innalzamento dell’età pensionabile previsto con la riforma Fornero. Il «ripescaggio» previsto dall’ultima Legge di bilancio si rivolge a un massimo di 2.400 soggetti che avrebbero maturato la decorrenza del trattamento pensionistico (calcolato con le regole previgenti alla Fornero) entro il 6 gennaio 2022. Si veda in proposito la news del 22 dicembre, https://www.iomiassicuro.it/news/pensioni-libera-alla-nona-salvaguardia-degli-esodati.
Pensioni d’oro. La nuova Legge di bilancio prevede la riduzione da cinque a tre anni del prelievo straordinario sulle famose “pensioni d’oro”, (sopra 100mila e 200 euro l’anno), introdotto dalla Legge di Bilancio 2019. La disposizione, si è resa necessaria per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale (n. 234/2020), con cui la Suprema corte ha ritenuto «costituzionalmente tollerabile» il contributo di solidarietà, in quanto opera secondo un criterio di progressività Ma la sua durata risulta «eccessiva», rispetto all’ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato. Pertanto, il prelievo si fermerà al 31 dicembre 2021.
Detrazione lavoro dipendente. È prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente, e di alcune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. E’ pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28mila euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a 40mila euro.
Sgravi per l’assunzione di giovani under 35. Il successivo comma 10 modifica, per il biennio 2021 e 2020, la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35, previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017). In particolare, viene stabilito, che l’esonero contributivo sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi. Nel limite massimo di 6mila euro annui, in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3mila euro su base annua.
Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi. L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Sgravio contributivo per l’assunzione di donne. Per le assunzioni di donne, effettuate nel 2021 e nel 2022, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo ai fini pensionistici. Lo sgravio ha la durata massima di 12 mesi, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, e nel limite massimo di 6mila euro annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato in base alla differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e quelli mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Esonero contributi per autonomi e professionisti. Viene istituito un Fondo (un miliardo di euro) destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle casse autonome di previdenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50mila euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. I criteri e le modalità per la concessione dell’esonero verranno definiti con appositi decreti interministeriali.
Rientro al lavoro delle madri lavoratrici. Per sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, è stato incrementato il Fondo per le politiche della famiglia istituito nel 2006. La somma, per l’anno 2021, sarà pari a 50 milioni di euro. Anche in questo caso, il compito di definire le modalità di attribuzione delle suddette risorse è demandato a un decreto interministeriale.
Congedo paternità. La durata del congedo obbligatorio di paternità per il 2021passa da sette a dieci giorni. La nuova norma, inoltre, disponeche il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Esonero contributivo giovani coltivatori diretti. Viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021 l’esonero contributivo già previsto con la Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019). E’ a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap) con età inferiore a 40 anni. Il beneficio, in particolare, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione Inps.
Decontribuzione Sud. Per il periodo 2021-2029, è previsto un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Lo sgravio è pari:
1) al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
2) al 20% di quelli relativi al 2026 e 2027;
3) al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Contratti a tempo determinato. È prorogato al 31 marzo 2021 il termine fino a cui i contratti a tempo determinato, possono essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza delle condizioni già stabilite, ossia per esigenze:
1) temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
2) di sostituzione di altri lavoratori assenti;
3) connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.
Proroga Cig Covid. Concesse altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga, già previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Queste 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:
1) il primo gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
2) il primo gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.
Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.
Blocco licenziamenti. La nuova Legge di bilancio estende fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).
Misure per la famiglia
Assegno unico. Per il 2021 è stato incrementato (3,012,1 miliardi di euro) il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. A beneficiare dell’assegno unico universale saranno tutti i cittadini con figli a carico: dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età. Ne avranno diritto anche i cittadini comunitari ed extra-comunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo (di lavoro o di ricerca), residenti in Italia da almeno due anni, anche non continuativi.
Il sostegno non sarà solo per i lavoratori dipendenti: rientreranno nella misura anche autonomi, liberi professionisti e disoccupati. La famiglia potrà scegliere di ricevere l’assegno oppure ottenere un credito d’imposta.
L’assegno per ogni figlio a carico verrà calibrato in base a tre fasce di reddito certificate dall’Isee, il famoso misuratore della ricchezza. Dal terzo figlio in poi sarà maggiorato. L’importo è ancora da fissare e dipenderà dalle risorse stanziate. Al momento, si parla di un assegno fino a 200 euro mensili per ogni figlio. In caso di figli disabili, l’importo potrebbe essere anche più che raddoppiato. Dal diciottesimo anno d’età e fino al ventunesimo, invece, l’assegno sarà più esile e potrà essere ricevuto direttamente dal figlio ormai maggiorenne.
Bonus bebè. Anche per il 2021 è estato rinnovato l’assegno di natalità (bonus bebè), con le stesse modalità stabilite con la Legge di Bilancio 2020. Il “bonus bebè” si rivolge alle nuove nascite e adozioni, avvenute dal primo gennaio al 31 dicembre, con un assegno di 960 euro, che sale a 1.920 euro se l’Isee non supera 7mila euro, e a 1.440 euro se è compreso fra 7mila e 40 mila euro. Se la nascita o l’adozione non è la prima in famiglia, gli importi aumentano del 20%: diventano rispettivamente 1.152 euro, 1.728 euro e 2.304 euro.
Destinatari del bonus sono i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari (in possesso di idoneo titolo di soggiorno) a fronte delle nascite, adozioni o affidamenti preadottivi avvenuti nel 2020.
In proposito, l’Inps ha recentemente fatto presente che la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu 2020) ha validità sino al 31 dicembre 2020. Di conseguenza, chi intende ricevere il sussidio anche nel 2021 dovrà attivarsi per chiedere una nuova Dsu necessaria al rilascio dell’Isee 2021.
Sostegno alle madri con figli disabili. Viene previsto un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. I beneficiari sono le madri disoccupate o mono-reddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico che hanno una disabilità riconosciuta superiore al 60%.
Contributo per l’acquisto di veicoli elettrici. È stato previsto un contributo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con Isee inferiore a 30mila euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente a energia elettrica, di categoria M1. L’incentivo è pari al 40% del prezzo d’acquisto ed è concesso per l’acquisto di auto elettriche con prezzo di listino inferiore a 30mila euro al netto dell’Iva e di potenza inferiore o uguale a 150 kW.