SPECIALE ASSEGNO SOCIALE
Sono circa 850 mila i beneficiari dell’assegno sociale, per lo più donne che non hanno mai lavorato. La pensione prevista per gli ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito ha compiuto in questi giorni 49 anni. Partendo dalle 12 mila lire del 1969, ha raggiunto i 453 euro mensili: non è certamente una grossa cifra, ma bisogna tener conto che si tratta pur sempre di una rendita assistenziale, basata sullo stato di bisogno del cittadino anziano, e non già su una contribuzione accumulata nel tempo. Dal 1996, in seguito alla riforma Dini (legge n. 335/1995) la pensione sociale ha cambiato il nome in “assegno sociale” mantenendo sostanzialmente le originarie finalità, ossia uno degli strumenti con cui l’ordinamento dà attuazione all’obbligo, di rango costituzionale, di alleviare lo stato di bisogno degli anziani che versino in condizioni d’indigenza.
Chi ne ha diritto. L’assegno sociale è anzitutto rivolto ai cittadini italiani che abbiano compiuto almeno 65 anni e 7 mesi di età: il requisito è sottoposto all’adeguamento demografico (speranza di vita). La soglia di età è stata modificata dalla riforma Fornero, che ha previsto l’innalzamento di un anno a partire dal 2018. Pertanto, per l’assegno sociale da quest’anno occorre aver compiuto 66 anni e 7 mesi di età.
Anno |
Età richiesta |
2012 |
65 anni |
2013-2015 |
65 anni e 3 mesi |
2018 |
66 anni e 3 mesi |
2019-2020 |
67 anni |
Ai fini della sua fruizione, ai cittadini italiani sono equiparati gli stranieri che si trovino nelle condizioni di seguito riepilogate:
1) stranieri o apolidi cui è stata riconosciuta la qualifica di “rifugiato politico” e lo “status di protezione sussidiaria” e i rispettivi coniugi ricongiunti;
2) stranieri extracomunitari o apolidi titolari di “carta di soggiorno” o del “permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo”, permesso che dal 2007 ha sostituito la “carta di soggiorno”;
3) cittadini comunitari e i loro familiari a carico, che soggiornano in Italia per un periodo superiore ai 3 mesi, oltre il quale hanno l’obbligo di iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
4) cittadini della Repubblica di San Marino residenti in Italia.
A partire dal primo gennaio 2009, in presenza degli altri requisiti richiesti l’assegno è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
Misura. Nel 2018 l’assegno sociale è pari a 453 euro al mese (era di 449 euro nel 2017), equivalenti a 5.889 all’anno. L’assegno viene corrisposto in misura intera a chi non ha alcun reddito, e spetta in misura proporzionalmente ridotta a chi ha redditi propri, ma inferiori a 5.889 euro. Non si ha diritto ad alcuna prestazione se si supera questa soglia. In pratica, l’assoluta mancanza di reddito dà diritto a un assegno mensile di 453 euro. Il possesso di un reddito – ad esempio 1.000 euro annui – dà diritto a un assegno mensile di 376 euro, pari alla differenza tra 5.889 (limite previsto) e 1.000 euro (reddito proprio), il tutto diviso 13, ossia il numero delle rate pagate nell’anno. Mentre un reddito annuo superiore a 5.889 non dà diritto a nulla.
Se chi richiede l’assegno sociale è sposato, si considerano anche i redditi del coniuge: in questo caso il limite si raddoppia (11.778 euro).
Con un reddito complessivo (di entrambi i coniugi) superiore a tale cifra non è possibile ottenere l’assegno mensile, mentre in presenza di redditi (sempre di entrambi i coniugi) d’importo compreso tra 5.889 e 11.778 si ha diritto a un assegno proporzionalmente ridotto.
L’assegno sociale nel 2018
Pensionato solo |
Pensionato sposato |
||
Reddito proprio |
Importo assegno |
Reddito cumulato |
Importo assegno |
zero |
€ 453 euro |
meno di € 5.889 |
€ 453 |
Meno di € 5.889 |
Ridotto in proporzione |
Da € 5.889 a € 11.778 |
Ridotto in proporzione |
Più di € 5.889 |
Zero |
Più di € 11.778 |
Zero |
I redditi da considerare. Ai fini del diritto all’assegno sociale, per reddito s’intende tutto ciò che il soggetto richiedente e il proprio coniuge possiedono in via continuativa, compresi i redditi esenti da Irpef (per esempio la pensione di guerra) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva (vincite, interessi bancari, titoli ecc.), nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile. Non contano, invece, il reddito derivante dalla casa di proprietà, purché direttamente abitata dal richiedente, i trattamenti ricevuti a titolo di liquidazione per fine rapporto di lavoro (il Tfr per esempio) e le competenze arretrate soggette a tassazione separata. Non vanno considerati inoltre i proventi provenienti da alcune forme assistenziali: le indennità di accompagnamento, gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’Inail per invalidità permanente assoluta, gli assegni per l’assistenza personale e continuativa pagati dall’Inps ai pensionati per inabilità, l’indennità di comunicazione per i sordomuti.
Redditi da considerare |
Redditi da non considerare |
Pensioni in genere, comprese quelle esenti da tassazione |
Reddito derivante dalla casa di proprietà, purché direttamente abitata dal richiedente |
I trattamenti ricevuti a titolo di liquidazione per fine rapporto di lavoro (per esempio Tfr) |
Le indennità di accompagnamento e gli assegni per l’assistenza personale per invalidità permanente assoluta |
Le competenze arretrate soggette a tassazione separata |
L’indennità di comunicazione per i sordomuti e l’assegno agli ex combattenti di guerra. |
L’assegno sociale può essere ridotto se il titolare è ricoverato in istituti o comunità con rette a carico dello Stato.
Trattandosi di una prestazione assistenziale, l'assegno non è soggetto alle trattenute Irpef. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è “inesportabile”, quindi non può essere erogato all'estero. Se il soggiorno all'estero del titolare dura più di trenta giorni, l'assegno viene sospeso, si prolunga per più di un anno viene invece revocato.
Casa e assegno divorzile. Con un Messaggio dell’ottobre 2017, l’Inps ha spiegato che l’assegno sociale è erogato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, al netto delle ritenute (fiscali e contributive). Pertanto, se a fronte di un’entrata reddituale, alla domanda viene allegata una documentazione che provi la mancata erogazione del reddito, quest’ultimo può essere escluso. Ciò si verifica, per esempio, nell’ipotesi di mancata erogazione di ratei di pensione estera da parte di amministrazioni pubbliche straniere, se questo viene documentato con attestazioni del consolato estero.
Tra i redditi di “qualsiasi natura” che vanno inclusi nel requisito, ha precisato inoltre l’ente di previdenza, la giurisprudenza afferma che occorre tenere conto dei redditi effettivi, quindi di tutte le entrate che permettono di verificare l’effettivo stato di bisogno nell’anno. In quest’ottica, l’intera entrata costituita dal ricavato della vendita di un immobile costituisce, per l’anno cui si riferisce, reddito di questa categoria.
Ne consegue, per esempio, che, in caso di vendita entro cinque anni dall’acquisto di un’unità immobiliare non va computata la sola plusvalenza (come previsto dalle disposizioni fiscali), che è la quota soggetta a Irpef quale “reddito diverso”, ma l’intero ricavato. Tra gli altri chiarimenti, infine, l’Inps ha precisato che l’assegno divorzile liquidato in unica soluzione, in mancanza di un criterio per la ripartizione tra periodi antecedenti, va attribuito, come anno di competenza, a quello di erogazione.
Un sostegno ai più poveri. Ai più indigenti tra i titolari di assegno sociale viene riconosciuto un bonus mensile di 12,92 euro. La maggiorazione spetta a condizione che l’interessato (non sposato) abbia redditi (soggetti a Irpef e non) per un importo non superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della stessa maggiorazione (6.057 euro). Se il titolare è sposato, i redditi della coppia non devono superare 11.946 euro.
Quando i redditi posseduti risultano inferiori a queste soglie, l’aumento è corrisposto in misura tale da non comportarne il superamento. Per i più anziani, coloro cioè che hanno compiuto il 70° anno di età, la maggiorazione può essere riconosciuta sino a portare l’assegno a 644 euro (il “famoso” milione di lire al mese aggiornato al 2018). In questo caso i limiti di reddito sono diversi: il pensionato solo non deve superare 8.371 euro, mentre quello sposato, cumulando il reddito con il coniuge, non deve andare al di là di 14.260 euro. Dal momento che questi limiti sono superiori a quelli fissati per ottenere l’assegno sociale, può accadere che un anziano non abbia i requisiti reddituali per ottenere la prestazione, ma abbia comunque titolo a un assegno a integrazione: una quota cioè che aggiunta al suo reddito gli consente comunque di raggiungere 644 euro mensili.
Maggiorazione (12,92 euro) |
Limite reddito personale |
Limite reddito della coppia |
Intera |
fino a 6.057 euro |
fino a 11.946 euro |
Ridotta |
oltre 6.057 e fino a 6.225 euro |
oltre 11.946 e fino a 12.654 euro |
Invalidi civili. E’ bene sottolineare che nel 2018 l’assegno d’invalidità civile spetta al compimento dei 66 anni e 7 mesi, come l'assegno sociale sostitutivo o derivante dall'invalidità civile. In tali casi l'assegno sociale prevede regole diverse. In particolare, con riferimento al reddito, si continua cioè a prendere in considerazione solo quello personale dell'invalido (e non anche quello del coniuge). Per quanto riguarda invece i limiti di reddito, si continuano a prendere a riferimento quelli vigenti per l’assegno di invalidità, più favorevoli rispetto a quelli previsti per l'assegno sociale (si veda News del 18 gennaio, www.iomiassicuro.it/news/invalidi-civili-aggiornate-le-indennita). L'assegno sociale sostitutivo, inoltre, non è soggetto al meccanismo di riduzione in funzione del reddito percepito, quindi viene sempre erogato in misura piena, come accade per le prestazioni di invalidità civile.
Leonardo Comegna