SPECIALE LAVORATORI ESODATI
Sono Elisabetta Rombolà, esodata, Coordinatrice del Comitato esodati contributori volontari, e sono la persona che dal febbraio di quest’anno rappresenta con l’interlocutore istituzionale nel merito specifico le istanze dei circa seimila lavoratori esodati rimasti esclusi dai vari provvedimenti di salvaguardia varati nel corso degli anni.
Per comprendere il fenomeno degli esodati si deve partire dalle modifiche strutturali che in quasi vent’anni, dalla legge Amato del 1992 sino alla riforma Monti/Fornero del 2011 hanno modificato il sistema pensionistico.
Le leggi Sacconi e Monti-Fornero non hanno previsto alcuna gradualità progressiva nell’applicazione e non hanno protetto in alcun modo la precedente situazione dei lavoratori, applicando una retroattività di dubbia legittimità costituzionale e pertanto si possono considerare come l’unicum normativo che ha generato, a tutti gli effetti, il fenomeno degli “esodati”.
Chi sono gli esodati? Sono persone che hanno perso il lavoro o hanno fatto accordi (collettivi o individuali) che prevedevano la cessazione del rapporto da lavoro dipendente, essendo in prossimità della pensione, negli anni che vanno dal 2007 al 2011, nel momento in cui la normativa vigente prevedeva specifiche caratteristiche per il raggiungimento dei requisiti pensionistici e che si sono viste cambiare le regole in corsa, con una dilazione temporale subitanea di almeno sette anni.
A partire dal 2012 e fino al 2016 ci sono state otto leggi di salvaguardia, con lotte estenuanti degli ex-lavoratori interessati, cui è stato di fatto riconosciuto il diritto a usufruire delle regole pensionistiche vigenti al momento del licenziamento o della firma dell’accordo.
Il numero iniziale stimato dall’Inps era di 65mila unità circa, successivamente corretto, sempre dall’Inps, in 392mila. Via via, rideterminazione dopo rideterminazione a consuntivo annuale dell’Istituto, si è passati da 172.466 a 164mila e infine a circa 153mila persone, di cui circa 120mila sono state salvaguardate con le prime tre leggi apposite. In seguito si sono succeduti altri cinque provvedimenti, che progressivamente hanno individuato e salvaguardato le varie categorie di lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, al problema.
Con la Legge di Bilancio per il 2017 è stato emanato l’ultimo provvedimento (l'ottava salvaguardia) a favore degli ex-lavoratori esodati (di seguito il link alla circolare Inps numero 11 del 26 gennaio 2017 che ne ha dato attuazione)
Individuazione dei lavoratori di cui all’art.1, comma 214, L. 232/2016
Categoria a)
- lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile;
- a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011
- ovvero, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate all’attivazione, precedente alla data del licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011.
In parole semplici, possiamo dire che gli ex-lavoratori in mobilità ai fini della maturazione del requisito pensionistico per l’accesso alla salvaguardia, usufruiscono di trentasei mesi ulteriori dopo la fine della mobilità. La mobilità stessa può essere interrotta da periodi di lavoro a tempo determinato, e nulla osta alla fruizione della salvaguardia stessa. Cioè questi ex-lavoratori hanno dieci anni di tempo all’interno dei quali maturare il requisito alla pensione (31 dicembre 2011 > 31 dicembre 2021. Il requisito è il momento in cui il lavoratore acquisisce il diritto di andare in pensione.
Categoria b)
- Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione che hanno almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/1/2011:
- Decorrenza della pensione entro il 6/1/2019
Categoria c)
- Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, anche se non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011;
- Decorrenza della pensione entro il 6/1/2018
Categoria d)
- Lavoratori cessati in ragione di accordi collettivi o individuali anche se hanno svolto, dopo il 30/6/2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 [omissis] dopo il 30 giugno 2012, lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011;
- Decorrenza della pensione entro il 6/1/2019
Categoria e)
- [omissis] limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave [omissis];
- Decorrenza della pensione 6/1/2019
Categoria f)
- Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011
- Decorrenza della pensione 6/1/2018
Mi sono dilungata per evidenziare fortemente la discriminazione, che fu operata in quella legge, tra ex-lavoratori con identiche caratteristiche,.
1) La categoria a) (i lavoratori in mobilità) è stata salvaguardata con un periodo transitorio per la maturazione del requisito di dieci anni;
2) tutte le altre categorie, dalla b) alla f), sono state salvaguardate alla decorrenza, ovverossia al momento amministrativo di elargizione materiale della pensione, che avviene dodici mesi dopo la maturazione del diritto (requisito), più gli ulteriori mesi per l’aspettativa di vita e l’adeguamento di genere, imposti dalla Legge Sacconi.
In questo modo, tra ex-lavoratori si è operata una diversità di trattamento anche di cinque anni.
Le richieste dei Comitati esodati? Come Comitati degli esodati chiediamo la riapertura dei termini per le domande dell’ottava salvaguardia, portando tutte le categorie, dalla b) alla f), a essere salvaguardate con la maturazione del requisito entro il 31 dicembre 2021, come già concesso alla categoria a) dei lavoratori in mobilità.
Condizione indispensabile a questo riguardo è il blocco al 31 dicembre 2017 degli adeguamenti di genere (cioè la parificazione dell'età di pensionamnto per uomini e donne ) e aspettativa di vita. Questi meccanismi risultano infatti eccessivamente penalizzanti per la platea femminile, che compone la maggioranza degli ultimi esodati rimasti esclusi per “vizio di data” dall’ottava salvaguardia. Bisogna tener conto che dall’ultimo provvedimento sono passati tre ulteriori anni, e nel solo anno 2019 vengono aggiunti 11 mesi (6 mesi per adeguamento di genere e 5 per l’aspettativa di vita).
Sottolineiamo con forza che non possono essere percorribili strade diverse da un provvedimento previdenziale che sani le ingiustizie subìte, e ci riconosca il diritto alla pensione come già è stato fatto per i 144mila che ci hanno preceduto.
Non riteniamo, pertanto, percorribili strade che passino attraverso forme di provvedimenti assistenziali, per esempio l’Ape sociale, che oltre a non rientrare nelle more del diritto non segue alcun equo transitorio e risulta estremamente penalizzante dal punto di vista economico rispetto al diritto previdenziale dovuto (dodici mensilità per Ape sociale con tetto massimo di 1.500 euro lordi circa) .
Per noi non è possibile usufruire delle attuali misure previdenziali, quali Quota 100 e Opzione donna, perché non abbiamo il numero di anni contributivi necessari per accedere a queste misure; la media dei versamenti contributivi degli uomini si aggira intorno ai 33/35 anni e quella delle donne 27/28 anni.
Per noi, inoltre, non è possibile versare i contributi volontari perché la condizione di disagio socio-economico si è protratta per talmente tanto tempo, otto anni, che abbiamo esaurito qualunque capacità finanziaria di sopperire ai bisogni personali e familiari.
E’ necessario che la politica prenda coscienza e presti ascolto alle esigenze di una categoria fortemente disagiata e che le istituzioni prendano provvedimenti urgenti in modo da sanare, nella prossima Legge di Bilancio 2020, questa situazione che non è più sostenibile, sia in termini di ingiustizia per il diritto leso, sia per le legittime aspettative andate deserte, sia per la incapacità economica di proseguire oltre da parte di questi cittadini.
L’importo necessario a sanare questa situazione, è di proporzioni minime e si aggira intorno ai 350ml di euro, importo che era abbondantemente presente nel Fondo esodati che fu chiuso e riversato nel FOSF con la Legge di Bilancio 2018. Oggi questo importo minimale potrebbe essere recuperato all’interno dei risparmi generati dalla Q100, senza con questo incidere in modo sostanziale sulle necessità della Legge di Bilancio 2020.
Colgo l’occasione per ringraziare lo storico Comitato esodati licenziati e cessati (Elide Alboni e Luigi Metassi), che seppure non più operativo, persegue ideologicamente ciò che stiamo facendo sin dal 2017 e i miei colleghi dei Comitati attualmente operativi con cui portiamo avanti congiuntamente le nostre rivendicazioni: Comitato dirigenti (Daniele Martella) e Comitato 6000 esodati esclusi (Gabriella Stojan) e Guido Lena (esodato) autore del sondaggio e relativi grafici, ma soprattutto le centinaia di esodati che ci seguono e rivendicano con noi il diritto che ci è stato negato.
Elisabetta Rombolà
Coordinatrice Comitato esodati contributori volontari