SPECIALE LEGGE 104
In cosa consistono i permessi retribuiti, chi ne ha diritto, e le agevolazioni fiscali? Sono fra le richieste più frequenti poste dagli utenti del sito e trasmesse al servizio gratuito di risposta SOS Pensione, www.iomiassicuro.it/sos-pensione. È questo il motivo che ci ha spinto a dedicare all’argomento un piccolo “vademecum”, sui benefici contenuti nella legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale dei portatori di handicap, nota anche come “legge 104”. Lo speciale è aggiornato con le ultime disposizioni varate per combattere l’emergenza corona virus.
Cosa dice la legge. La legge 104 del 1992 è la fonte principale delle misure poste a sostegno delle persone disabili. Ecco cosa dice l’articolo 1: "è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o d’integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" e che sussiste situazione di gravità "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".
Le agevolazioni riconosciute dalla “legge 104” ai soggetti individuati dal predetto articolo 1 sono molteplici, e variano dai permessi retribuiti dal lavoro, al congedo straordinario, alla scelta della sede di lavoro, alle agevolazioni fiscali di varia natura per favorire l'acquisto di determinati beni.
I permessi retribuiti. Rappresentano il beneficio più significativo. I permessi retribuiti dal lavoro, secondo modalità e in numero predefinito, spettano sia al soggetto riconosciuto “disabile grave”, come definito dall’articolo 1 sopra richiamato, sia a chi gli presta assistenza. L’inabile non ne ha diritto se risulta ricoverato a tempo pieno in una struttura specializzata.
Questo, in sintesi, il quadro generale degli aventi diritto, di coloro cioè che sono titolati a richiedere i permessi al proprio datore di lavoro:
1) i disabili con contratto individuale di lavoro dipendente: sono inclusi anche i lavoratori in part-time; sono invece esclusi i lavoratori autonomi e quelli parasubordinati, i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati in giornata, i lavoratori a domicilio e gli addetti al lavoro domestico (colf e badanti);
2) i genitori di lavoratori dipendenti: madre e/o padre (anche adottivi o affidatari) di figli disabili in situazione di gravità anche non conviventi;
3) il coniuge del lavoratore dipendente;
4) i parenti o affini entro il secondo grado dei lavoratori dipendenti: figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile con lui conviventi;
5) i parenti o affini entro il terzo grado di lavoratori dipendenti: zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti nel caso in cui genitori o coniuge siano ultrasessantacinquenni, ovvero in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati.
Unioni civili. L'Inps (circolare n. 38/2017) ha esteso la possibilità di godere dei permessi previsti dalla legge 104/1992 per l'assistenza ai disabili anche alle parti di un'unione civile e ai conviventi di fatto con riferimento al proprio partner. Il beneficio, non è però stato esteso per l'assistenza ai parenti del compagno, che resta quindi fuori dal campo di applicazione della legge.
Situazione di gravità. È bene sottolineare che per poter beneficiare dei permessi occorre che la situazione di handicap che è alla base dell'agevolazione sia “connotata da gravità”. Questo concetto è definito dall'articolo 3 comma 3 della legge, il quale sancisce che "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità". Questo comma specifica, poi, che "Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".
Quali permessi. I permessi retribuiti per il lavoratore disabile si traducono in tre giorni di riposo al mese, anche frazionabili in ore o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore. Per i genitori e i familiari lavoratori, è necessario distinguere in base all'età dell'assistito:
1) genitori con figlio disabile di età inferiore ai tre anni: diritto al prolungamento del congedo parentale previsto fino al compimento dell'ottavo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori 3 anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore; tre giorni di permesso mensile fruibili anche alternativamente; riposi orari di una o due ore per giorno a seconda dell'orario di lavoro. La fruizione dei benefici non è cumulativa;
2) genitori con figlio disabile di età compresa tra i tre e gli otto anni: diritto al prolungamento del congedo parentale previsto fino al compimento dell'ottavo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore; tre giorni di permesso mensile fruibili anche alternativamente fra i genitori, ma non anche riposi orari;
3) genitori, coniuge e parenti di disabile maggiorenne: tre giorni di permesso mensile.
Anche in assenza di una specifica norma sul preavviso, qualora i permessi siano richiesti tempestivamente al datore di lavoro, questi non può legittimamente rifiutarli. Il concetto di tempestività deve essere concretamente determinato avendo riguardo sia per le necessità del lavoratore sia per le necessità tecnico-amministrative del datore di lavoro.
Emergenza sanitaria. In base al decreto legge n.18/2020 (emanato per fronteggiare la nota emergenza sanitaria e pubblicato sula Gazzetta ufficiale del 7 marzo i genitori lavoratori dipendenti con figli di età non superiore a 12 anni hanno diritto a un congedo parentale di 15 giorni, da fruire in via continuativa o frazionata, con riconoscimento di un'indennità pari al 50% della normale retribuzione e con piena copertura di contributi figurativi.
Si tratta di un congedo parentale speciale in quanto, a differenza di quello ordinario, è indennizzato anche per i figli di età superiore a sei anni e in misura superiore a quello ordinario (50% della normale retribuzione contro il 30%). Ed è utile (sempre) sia ai fini del diritto sia della misura della pensione (non esiste alcun tetto all'accredito dei contributi figurativi). Per i figli disabili gravi, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali, il congedo di 15 giorni spetta a prescindere dall'età del figlio.
I genitori lavoratori dipendenti con figli minori d'età tra 12 e 16 anni hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche (non c'è quindi alcun limite temporale) senza riconoscimento di indennità né di contributi figurativi, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
La frazionabilità. Come detto, i tre giorni di riposo giornaliero spettanti ai lavoratori che usufruiscono dei benefici della “legge 104” possono essere anche frazionati in ore. In proposito, l’Inps (messaggio numero 16866/2007) ha precisato che, se si opta per la frazionabilità, il limite massimo mensile di ore usufruibili va calcolato utilizzando la seguente formula:
(orario normale di lavoro settimanale / numero di giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili
Un lavoratore il cui orario di lavoro normale sia di quaranta ore settimanali articolate su cinque giorni, potrà godere per esempio di ventiquattro ore di permesso mensile (40 / 5 x 3 = 24); un lavoratore il cui orario di lavoro normale sia di trenta ore settimanali articolate su cinque giorni, potrà godere di diciotto ore di permesso mensile (30 / 5) x 3=18), e così via.
Sempre secondo l’Inps, nel silenzio del legislatore deve ritenersi che la frazionabilità in ore dei permessi giornalieri da parte dei familiari non possa essere accordata nel caso in cui determini problemi di natura organizzativa per l'impresa o l'amministrazione.
La domanda. Per beneficiare delle agevolazioni occorre presentare una specifica domanda nella forma di “autocertificazione” in cui risultino le condizioni personali ovvero di quelle del familiare assistito: dati personali; relazione di parentela e “stato” di handicap". Su richiesta dell'interessato, la richiesta di permesso contenente l'indicazione dello specifico permesso di cui s'intende usufruire, deve indicare che la disabilità risulti dall'apposito verbale compilato dall'Inps.
Il via libera dell’Inps ha validità a partire dalla data di presentazione e non scade al termine dell'anno solare. Eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta, devono essere comunicate entro trenta giorni.
Nel settore pubblico le domande sono esaminate dai dirigenti dell'amministrazione di riferimento.
Sede di lavoro. Oltre ai permessi retribuiti, la “legge 104” prevede altri benefici, per esempio la scelta della sede di lavoro. Infatti, il lavoratore maggiorenne che si trova in una situazione di handicap grave, così come il coniuge, il convivente, il parente o l'affine entro il secondo grado, ha il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questo diritto è riconosciuto anche al parente o all'affine entro il terzo grado del disabile, ma solo se i suoi genitori o il suo coniuge hanno compiuto i 65 anni di età o sono affetti da patologie invalidanti, oppure sono deceduti.
Agevolazioni fiscali. Al disabile riconosciuto dalla “legge 104” sono riconosciute diverse agevolazioni di carattere fiscale. Questo il quadro:
Acquisto dell’auto. Il soggetto disabile ha diritto: 1) alla detrazione del 19% dei costi sostenuti, entro dei limiti di spesa massimi; 2) all'applicazione dell'Iva ridotta al 4%; 3) all'esenzione dal bollo e dall'imposta sui passaggi di proprietà.
Queste agevolazioni si estendono ai familiari del disabile di cui quest'ultimo risulti fiscalmente a carico.
Strumenti informatici. I beneficiari, anche se non sono affetti da handicap grave, possono usufruire della detrazione del 19% sulla dichiarazione Irpef, dell'Iva al 4% anche per l'acquisto di pc, telefoni, tablet e altri strumenti informatici.
Spese mediche. La detrazione al 19% è inoltre riconosciuta per le spese mediche specialistiche e per l'acquisto di poltrone per disabili, mezzi d'ausilio alla deambulazione e altri mezzi di ausilio specifici. Sempre ai fini della dichiarazione dei redditi, le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica, invece, sono deducibili.
Barriere architettoniche. L'abbattimento delle barriere architettoniche dà diritto alla detrazione Irpef del 36%, che si applica solo sull'eccedenza di spesa nel caso in cui il disabile benefici anche del bonus per gli interventi di ristrutturazione
Congedo straordinario. I familiari che assistono il soggetto disabile possono usufruire anche di un congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionato, della durata massima di 2 anni.
Oltre ai permessi mensili, il lavoratore, che deve assistere un familiare disabile grave, se ha necessità di altri periodi di assenza, può fruire di un periodo di congedo straordinario retribuito fino a 2 anni. Il congedo straordinario spetta a condizione che:
1) il richiedente sia un lavoratore dipendente del settore privato, anche part-time; 2) inoltre il familiare del dipendente dev’essere in una situazione di disabilità grave riconosciuta dalla Commissione medica integrata Asl/Inps;
2) infine il familiare da assistere non dev’essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Il congedo ai familiari spetta a uno solo di essi per l’assistenza alla medesima persona in situazione di gravità. Se già un familiare usufruisce dei permessi giornalieri, inoltre, il congedo straordinario può essere richiesto unicamente dal medesimo familiare. Eccezion fatta per i genitori, che possono godere (anche alternativamente) di entrambi i benefici, a patto che nel giorno in cui uno fruisce dei permessi l’altro non sia in congedo straordinario.
Il congedo non spetta se il familiare da assistere è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Tuttavia si ha comunque diritto al congedo in caso di ricovero qualora:
1) il personale sanitario richieda l’assistenza di un genitore o di un familiare;
2) Il disabile sia in uno stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine.
Il congedo viene altresì riconosciuto quando il disabile deve uscire dalla struttura che lo ospita a tempo pieno, per svolgere delle visite specialistiche.
Il congedo non può eccedere i due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Lo stesso limite si applica a tutti i familiari che in periodi diversi assistono il medesimo disabile. In caso di più figli disabili il limite massimo si applica a ciascuno di essi.
Gli esclusi. Come specificato sia dalla legge sia dalle norme applicative dettate dall’Inps, il congedo straordinario di due anni non spetta a:
1) colf e badanti, ovvero lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
2) lavoratori a domicilio;
3) lavoratori agricoli giornalieri;
4) lavoratori autonomi e para-subordinati;
5) lavoratori in part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.
La misura. Durante il congedo la retribuzione è a carico dell’Inps ma viene anticipata dal datore in busta paga. Questi la recupererà in un secondo momento riducendo dello stesso importo l’ammontare dei contributi da pagare all’ente di previdenza. I periodi di congedo sono inoltre coperti ai fini pensionistici.
Il congedo è calcolato in base alla retribuzione percepita nell’ultimo mese lavorato che precede l’assenza. Se il dipendente è in congedo durante i periodi di sospensione parziale per via della Cassa integrazione o del contratto di solidarietà, l’indennità Inps dev’essere calcolata in base alla retribuzione percepita al netto dell’integrazione salariale.
Eccezione alla regola generale è prevista per gli operai agricoli a tempo determinato (Od) e indeterminato (Oti), i lavoratori dello spettacolo o a tempo determinato. A loro, l’indennità non viene anticipata dall’azienda, ma corrisposta direttamente dall’Inps.
Nei periodi di assenza per congedo straordinario non maturano ferie, Tfr e mensilità aggiuntive, come tredicesima e quattordicesima.