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CAMBIARE COMPAGNIA

Almeno trenta giorni prima della scadenza della tua polizza, la tua compagnia deve farti avere:

l’attestato di rischio che rappresenta la storia assicurativa del veicolo e, nel caso sia assicurato con la formula del bonus-malus, le classi di provenienza e di assegnazione (cioè rispettivamente la vecchia e la nuova cui sarai assegnato al rinnovo della polizza), calcolate sia in base alla scala di valutazione interna alla compagnia, sia a quella di conversione universale, che garantisce un’omogeneità di classificazione se decidi di cambiare compagnia; in questo caso, infatti, ti sarà riconosciuta (ovviamente nel bene e nel male…) la tua precedente storia assicurativa.

Questo documento deve essere trasmesso in tutti i casi, qualunque sia la forma tariffaria utilizzata (bonus malus o franchigia) e il canale di vendita attraverso cui hai sottoscritto la polizza, che si tratti di un agente assicurativo oppure telefono o Internet.

L’attestato di rischio dev’essere trasmesso al domicilio del contraente anche nelle ipotesi di:

1) furto, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la fine del “periodo d’osservazione”, cioè nei due mesi che precedono la scadenza;
2) vendita del veicolo, se il venditore decide di risolvere il contratto assicurativo anziché cederlo all’acquirente oppure trasferirlo su un altro veicolo, sempre se avvenuti nei due mesi che precedono la scadenza.

Se invece questi fatti sono avvenuti prima dei due mesi che precedono la scadenza, la compagnia assicuratrice non sarà tenuta a inviarti l’attestato di rischio. Se lo perdi, la compagnia deve rilasciartene gratuitamente un duplicato.