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  • ferie

SPECIALE FERIE

Il mese di luglio rappresenta il periodo dell’anno in cui normalmente si inizia a pensare alle ferie estive. Ma chi decide quando possono essere godute? Cos'è e come funziona il piano ferie? Facciamo chiarezza partendo da cosa dice la legge.

 

La Costituzione. Si parte della Costituzione. Le ferie lavorative sono periodi retribuiti di non lavoro garantiti appunto dalla carta fondamentale, per consentire al lavoratore dipendente di recuperare le energie psico-fisiche e dedicarsi alla propria vita sociale e familiare.

Considerata la loro importanza, la legge interviene fissando un numero minimo di giorni di ferie annuali che il dipendente matura e che deve godere interamente entro determinate scadenze. Infatti, fatta eccezione per i casi di cessazione del rapporto di lavoro, nei quali è prevista l’indennità sostitutiva, i giorni di ferie non possono essere liquidati in busta paga senza che siano fruite realmente.

 

Chi decide. Visto che si deve fruire obbligatoriamente delle ferie, sorge il problema su chi può decidere i periodi e i giorni di assenza. L’azienda o il dipendente? Torniamo a vedere cosa stabilisce la legge in materia.

La decisione su quanti giorni fare e in quale periodo spetta al datore di lavoro. Che da un lato deve tener conto delle esigenze dell’azienda, e dall’altro delle necessità personali del lavoratore.

Anche qui occorre considerare ciò che prevede la normativa. Si tratta della legge numero 66/2003 e stabilisce che il periodo minimo di ferie matiurato annualmente dal dipendente è di quattro settimane l’anno.

Non solo, la stessa legge dice che le quattro settimane devono essere godute secondo precise scadenze:

- due settimane entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione;

- le restanti nei 18 mesi successivi. Questo significa, per esempio, che le ferie maturate nel 2022 devono essere obbligatoriamente effettuate entro il 30 giugno 2023;

I contratti collettivi possono inoltre intervenire prevedendo un monte ferie superiore a quello minimo per legge. In questo caso, i giorni oltre alle quattro settimane devono essere goduti nel termine stabilito dai contratti stessi.

 

Il piano ferie. Di norma l’azienda deve comunicare preventivamente il periodo delle ferie, servendosi, oltre che della forma scritta, di qualunque altro mezzo che porti immediatamente a conoscenza del dipendente il periodo in cui collocare le assenze.

Una volta definite le finestre temporali per le ferie, la loro durata e collocazione, si predispone un piano ferie approvato dall’azienda. Se dal documento emerge che il dipendente non esaurisce le ferie entro il termine stabilito dalla legge o dal Ccnl, il datore di lavoro può obbligarlo a consumarle, per il solo fatto di non incorrere in sanzioni amministrative o risarcimenti danni.

Una volta comunicato il periodo di godimento delle ferie, il datore può modificarlo semplicemente a causa di un mutamento delle esigenze produttive e aziendali. Le modifiche devono essere comunicate con congruo preavviso e in ogni caso prima dell’inizio del periodo di ferie.

A ogni modo, nonostante la predisposizione del piano, l’ultima parola sul periodo di assenza del dipendente spetta al datore di lavoro. L’unica facoltà concessa al lavoratore è quella di indicare il periodo entro cui intende fruire delle ferie.

Il dipendente può avanzare richiesta di fruire di un certo numero di giorni di ferie in un determinato periodo. Tuttavia, l’ok definitivo per assentarsi dal lavoro spetta all’azienda. Il dipendente non può in ogni caso fissare in maniera arbitraria e unilaterale il periodo di ferie.

 

Il parere del ministero. Il ministero del lavoro ha stabilito con una circolare (numero 8/2005) che i periodi di ferie possono essere così suddivisi:

- le due settimane da fruire entro l’anno di maturazione, anche in maniera ininterrotta se c'è una richiesta del dipendente (quest’ultima dev’essere formulata tempestivamente per permettere all’azienda di contemperare sia le esigenze aziendali quelle personali del lavoratore);

- il secondo periodo di due settimane da fruire anche in modo frazionato entro i 18 mesi dopo l’anno di maturazione;

- il terzo periodo con gli ulteriori giorni di ferie previsti dal Ccnl può essere goduto anche in modo frazionato.

 

I giorni maturati. Il numero di ferie che maturano ogni anno dipende dai periodi lavorati dal dipendente. Chi non lavora per un anno intero, per esempio a causa di assunzione o cessazione, ha diritto a un numero di giorni proporzionato al servizio effettivamente prestato.

Generalmente, un mese di lavoro corrisponde a 1/12 del monte ore annuo. Di norma, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni valgono come mese intero.

Per calcolare le ferie che spettano nell’anno è possibile ricorre alla seguente formula:

giorni di ferie annuali spettanti previsti da legge e Ccnl diviso 12 per il numero dei mesi di servizio.

Al dato ottenuto sopra si devono sommare le eventuali ferie maturate negli anni precedenti e ancora non godute.

 

Assenze in cui maturano le ferie. Esiste una serie di assenze dal lavoro che vengono comunque considerate come giorni di servizio per l’accreditamento di 1/12 delle ferie annuali:

  • maternità obbligatoria e congedo di paternità;

  • malattia;

  • infortunio

  • ferie;

  • permessi per disabili e loro familiari;

  • congedo matrimoniale;

 

Assenze in cui non maturano le ferie. Al contrario, non sono equiparate ai giorni di servizio le seguenti assenze:

  • congedo parentale;

  • sciopero;

  • permessi per malattia del bambino;

  • preavviso non lavorato;

  • aspettativa sindacale per cariche elettive.

 

Questo significa che se nel mese il dipendente si è assentato per congedo parentale per più di 15 giorni di calendario, il dodicesimo di ferie non gli verrà riconosciuto.

E' bene infine aggiungere che i contratti collettivi possono intervenire prevedendo condizioni migliori e altre tipologie di assenze che non interrompono la maturazione delle ferie.

 

 

Le ferie delle colf

 

Dopo un anno, passato a sfacchinare tra le mura domestiche, anche colf e badanti hanno diritto a un periodo di riposo. Per la famiglia sorge il problema di come regolarsi per le ferie. Quanti giorni spettano? Ci sono differenze tra lavoratrici ad ore e a tempo pieno? Per i contributi Inps quanto si versa? Vediamo quali sono le cose più importanti da ricordare per non commettere errori che possono dare adito a spiacevoli contestazioni.

 

La durata. Il contratto collettivo stabilisce che alla lavoratrice spettino 26 giorni lavorativi a prescindere dalla durata dell’orario di lavoro. Se l’anzianità di servizio è inferiore all’anno le ferie spettano in misura ridotta, pari a 2,16 giorni per ogni mese lavorato.

In linea di massima il congedo per ferie va goduto tra giugno e settembre. Nulla vieta comunque alle parti di decidere di comune accordo un periodo diverso che può anche non essere continuativo. Fermo restando che le ferie non possono essere frazionate in più di due periodi.

 

Colf straniere. Le ferie sono un diritto e come tale non ci si può rinunciare. C'è però una particolarità per le lavoratrici straniere. Se la famiglia è d'accordo, la colf o la badante può cumulare le ferie spettanti per un periodo massimo di due anni. In questo modo si dà all'interessata la possibilità di trascorrere nel paese di origine un periodo di vacanza abbastanza lungo da giustificare le spese di viaggio.

 

La paga. Durante le ferie la colf va retribuita come se stesse lavorando. Per ogni giornata di ferie spetta un ventiseiesimo della retribuzione mensile, comprensiva della eventuale indennità sostitutiva per il vitto e per l’alloggio.

In caso di retribuzione oraria occorre prendere a riferimento il numero di ore effettuate di media in un mese e dividerle per 26, ottenendo così quello equivalente ad un giorno di ferie. Per il calcolo della cifra da pagare si prende la retribuzione globale di fatto in denaro e in natura corrisposta mensilmente. Non ci sono differenze tra lavoratrici a servizio intero e a ore. Per quest’ultime bisogna risalire sempre alla retribuzione mensile, moltiplicando la paga settimanale per 52 e dividendo il risultato per 12. Se la colf usufruisce di vitto e alloggio, la somma da pagare può anche superare lo stipendio corrisposto normalmente perché alla retribuzione bisogna aggiungere il valore convenzionale delle indennità, che nel 2022 sono pari a 2,03 euro per ogni pasto e a 1,75 euro per il pernottamento (5,81 in tutto).

Per una lavoratrice convivente a tempo pieno la maggiorazione sarebbe quindi di 174,30 euro (5,81x30). Se l'anzianità è inferiore all’anno, il calcolo va fatto in dodicesimi, considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.

 

Contributi. Le ferie non comportano alcuna complicazione per il versamento dei contributi Inps. A fine trimestre la cifra non cambia, anche se con il pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute la collaboratrice domestica riceve più di quanto ottiene normalmente a fine mese.

 

 

 

Così le ferie della colf

Durata

26 giorni l’anno.

Quando

Possibilmente tra giugno e settembre

 

Frazionamento

Hanno di regola carattere continuativo. Possono essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti.

 

Periodo fruizione

Deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

Periodo fruizione stranieri

Per consentire il rientro in patria, è prevista la possibilità dell’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio.

Retribuzione

1/26 della paga di fatto mensile, per ogni giornata.