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APE SOCIALE PROLUNGATA A TUTTO IL 2023

Un anno ancora di Ape sociale. La legge di bilancio ha infatti prorogato la speciale misura di pensione anticipata, introdotta nel 2017, a favore dei cittadini in particolari condizioni e almeno 63enni. Confermati gli elenchi delle “attività gravose” in vigore nel 2022.

La domanda per il riconoscimento dovrà essere presentata entro il prossimo 31 marzo, mentre quelle inviate successivamente, comunque non oltre il 30 novembre, sono considerate solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie destinate a questa misura.


 

Pensione in anticipo L'Ape sociale offre la possibilità di mettersi a riposo prima ai 63enni in situazione di disagio economico-sociale, con l'erogazione di un sussidio mensile il cui importo massimo è di 1.500 euro lordi (a carico dello stato).

 

Le condizioni per il diritto:

- aver cessato l'attività lavorativa;

- non essere titolare di una pensione diretta (la reversibilità non conta);

- trovarsi in una delle particolari situazioni tutelate;

- far valere un minimo di 30 anni di contributi (36 anni per chi svolge attività “gravose”);

- maturare una pensione di vecchiaia d'importo non inferiore a 1,4 volte l'assegno minimo Inps (1.410 euro nel 2023).


 

Le diverse situazioni. Potenziali interessati all'Ape sociale sono i lavoratori iscritti all'Inps, compresi quelli della “gestione separata” (i cococo) che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- anzianità contributiva di almeno 30 anni e stato di disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale e conclusione dell'intera indennità di disoccupazione (naspi, dis-coll e via dicendo). Rientrano in questa categoria anche i disoccupati in seguito alla scadenza naturale di un contratto a termine a patto che abbiano avuto, nei 36 mesi prima della cessazione del rapporto di lavoro, periodi da dipendente per una durata di almeno 18 mesi;

- anzianità contributiva di almeno 30 anni e, al momento della richiesta e da sei mesi o più, con assistenza al coniuge, o a un parente di primo grado, convivente, con handicap grave (ex legge 104/1992);

- invalidità civile riconosciuta almeno al 74%, con un'anzianità contributiva minima di 30 anni;

- dipendenti con un'anzianità contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di accesso all'Ape svolgano da almeno sette negli ultimi dieci, oppure da almeno sei negli ultimi sette, in via continuativa, una o più delle attività e professioni gravose (specificate in fondo alla pagina). Possono usufruire della riduzione del requisito contributivo a 32 anni gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

 

Sconto alle mamme. Uno sconto speciale è previsto a favore delle lavoratrici. In particolare, alle madri. Hanno diritto allo sconto di un anno del requisito contributivo di accesso all'Ape per ogni figlio, fino a un massimo di due.

Pertanto, le madri con due figli possono accedere all'Ape con 28 anni di contributi (34 se risultano addette a lavori gravosi), mentre quelle con un figlio con 29 anni di contributi (35 per i lavori gravosi).
 

 

Le professioni gravose

Questi i lavori gravosi:

- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;

- conduttori di gru e macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

- conciatori di pelli e di pellicce;

- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

- conduttori di mezzi pesanti e camion;

- professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere, lavoro organizzato in turni;

- addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;

- insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;

- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;

- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;

- operai di agricoltura, zootecnia e pesca;

- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;

- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e del vetro che operano ad alte temperature;

- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.