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L’APE SOCIALE ANCHE A CHI HA ESAURITO LA MOBILITÀ

Ogni tanto una buona notizia. L’Inps ci ripensa e ripesca tra i beneficiari dell’Ape sociale, anche coloro che dopo aver esaurito il periodo di mobilità sono rimasti disoccupati per almeno tre mesi. Stessa cosa nel caso di un lavoratore con contratto a termine, a condizione che sia stato licenziato prima della naturale scadenza del contratto. Sono solo alcune delle precisazioni dell’ente di previdenza recentemente raggruppate nelle 38 Faq (i quesiti più ricorrenti) pubblicato sul proprio sito web (qui goo.gl/zVaQyd)


 

Mobilità

La condizione richiesta, per accedere all’Ape sociale, e cioè di “aver concluso da almeno tre mesi di godere dell’intera prestazione per la disoccupazione”, si deve intendere come riferita esclusivamente ad una prestazione di disoccupazione (Naspi o Aspi)? Ai fini dell’accesso all’Ape, dice l’Inps, bisognerà attendere la fine della prestazione, il trascorrere dei tre mesi in stato di inoccupazione e poi, si potrà considerare l’assolvimento dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio. Ciò vale anche per la mobilità ordinaria.


 

Contratti a termine

Un lavoratore che cessi l’attività lavorativa in seguito alla scadenza naturale di un contratto a termine non rientra tra i potenziali beneficiari dell’Ape. Questo tuttavia non esclude che questo soggetto, se licenziato prima della naturale scadenza del contratto, possa, in presenza di tutti i requisiti, accedere all’Ape sociale.


 

Trasferiti all’estero

L’Ape ' non può essere concessa ai residenti all'estero. In tal caso gli interessati hanno l’onere di comunicare entro cinque giorni il venir meno della residenza in Italia: l'istituto si riserva di effettuare controlli a campione, come fa già per gli assegni sociali (la prestazione assistenziale pagata agli over 65 privi di reddito). L'iscrizione all’Aire (registro degli italiani residenti all’estero), dunque, comporta l'impossibilità di accedere all'anticipo pensionistico.


 

Pensionati d’invalidità

L’Ape sociale non può essere riconosciuta ai titolari di assegno di invalidità. Questo, pur non essendo una pensione vera e propria (cade automaticamente al compimento dell’età di vecchiaia), ai fini dell’Ape viene considerata come tale. Tuttavia, se il soggetto, prima della scadenza del triennio non conferma l’assegno o lo stesso viene revocato, il lavoratore potrà, in presenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, richiedere l’anticipo.


 

Rottamazione negozi

Il godimento dell'indennizzo ai commercianti che hanno restituito la licenza (minimo di pensione nei tre anni prima del compimento dell’età di vecchiaia) preclude l'Ape sociale e, dunque, gli interessati non hanno possibilità di optare per quest'ultimo trattamento (più favorevole). La ratio della norma sull’ incompatibilità, sottolinea l'Inps, è quella di non concedere l’Ape sociale a quei soggetti che già godono di un trattamento che accompagna il beneficiario all’età pensionabile.


 

No agli autonomi

Anche se l’Ape sociale è applicabile anche agli iscritti alla gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), nel senso che per il raggiungimento dei 30 anni richiesti vale anche quella contribuzione, la semplice cessazione di attività commerciale non è sufficiente al riconoscimento del beneficio.


 

Assistenza disabili

Il beneficio dell’Ape sociale viene riconosciuto, in presenza dei requisiti anagrafico/contributivi, a tutti soggetti iscritti che assistono e convivono da almeno sei mesi un soggetto affetto da handicap grave ai sensi della legge 104/1992 rientrante tra quelli indicati dalla norma (coniuge, unito civilmente, parente di primo grado). Nella valutazione sull’applicabilità del beneficio si prescinde dalla circostanza che il soggetto possa usufruire dei permessi previsti dalla legge. Ne consegue, che anche un lavoratore autonomo lo può richiedere. Pertanto il fatto che un altro familiare, lavoratore dipendente, goda dei permessi( previsti dalla legge n. 104) non impedisce di per sé al lavoratore autonomo l’accesso all'Ape sociale.


 

Ma cos’è l’Ape sociale?

E’ una delle due misure (l’altra riguarda i cosiddetti lavoratori “precoci”) che consente, per un periodo sperimentale dal 1° maggio 2017 al 312 dicembre 2018, il pensionamento anticipato ad alcune categorie di lavoratori in condizioni di disagio. Tre le condizioni stabilite: un’età di almeno 63 anni, far valere un minimo di 30 anni di contributi (36 per i lavori gravosi) e maturare un trattamento almeno pari a 703 euro (1,4 volte la pensione minima). A differenza dell'Ape “volontaria” (non ancora definita), che prevede un prestito bancario (gravato da un premio assicurativo), che dovrà essere restituito nell’arco di 20 anni, la versione sociale rappresenta un sussidio di accompagnamento alla pensione. Interamente a carico dello Stato e pari all’importo del trattamento che spetta al momento dell’accesso alla prestazione, nel limite mensile di 1.500 euro (non soggetto a rivalutazione Istat), pagato per 12 mensilità (e non 13 come avviene per la normale pensione). L'Ape sociale è riservata solo ad alcune categorie, più precisamente: i disoccupati (licenziati), che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione (Naspi) da almeno tre mesi; coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge (o persona in unione civile) oppure un parente di primo grado convivente portatore di handicap (legge n. 104/1992) in situazione di gravità (i caregivers); gli invalidi civili che presentino una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni sanitarie, almeno pari al 74% e i dipendenti che, al momento della domanda svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.


 

Chi può andare in pensione prima?


 

A chi spetta l’Ape

Requisiti

Beneficio

Disoccupato a seguito di cessazione di rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, privo di ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi

63 anni di età e almeno 30 anni di contribuzione

 Sussidio di accompagnamento alla pensione, entro un tetto di 1.500 euro, interamente a carico dallo Stato


 

www.inps.it

www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51107&lang=IT