ANTICIPAZIONI LEGGE DI BILANCIO, COSA CAMBIA PER LE PENSIONI
Tra le anticipazioni sulla legge di bilancio 2023 (il cui testo definitivo vedrà la luce entro il 31 dicembre) ci sono quelle sul fronte pensioni. Che confermano il rinnovo nel 2023 di strumenti ormai collaudati, come Opzione Donna, oltre alla proroga dell’Ape sociale.
In particolare, la prima prevede modifiche rispetto alla misura originaria. Stando a quanto emerge dal testo “bollinato” (cioè approvato dal capo dello stato), la misura riguarderà i caregiver (chi assiste familiari disabili e persone invalide) oltre che dipendenti di aziende in crisi con agevolazioni in termini di età pensionabile per chi ha figli.
Ok anche all’ipotesi di Quota 103, che consentirebbe l’uscita dal mondo del lavoro con 62 anni di età e 41 di contributi. La misura interesserebbe una platea potenziale di circa 50.000 lavoratori, e dovrebbe valere solo per il 2023, in attesa di una riforma complessiva del sistema pensionistico italiano. A chi decide di restare al lavoro spetterebbe invece una decontribuzione del 33%.
Al vaglio del governo anche altre ipotesi, che potrebbero essere introdotte dal Parlamento in fase “emendativa”, come Quota 41 per tutti e Opzione uomo. Ma andiamo con ordine.
Quota 103. Si chiamerà “pensione anticipata flessibile” e consentirà per il solo 2023 di ritirarsi dal lavoro a 62 anni di età, con un minimo di 41 anni di contribuzione. Rappresenta la principale novità in materia pensionistica contenuta nella manovra economica 2023. Si tratta di una sorta di evoluzione di Quota 100 (ne mutua tutte le peculiarità), con una differenza: ci sarà un tetto all’importo lordo conseguibile pari a cinque volte il trattamento minimo, e cioè 2.820 euro
La "pensione anticipata flessibile” si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti (privati e pubblici), autonomi e parasubordinati con 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2022. O a quelli che li matureranno tra il 1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 (da qui la definizione di misura “sperimentale”). Potrà essere utilizzata anche dai lavoratori con anzianità al 31 dicembre 1995 che esercitano l’opzione per il calcolo con il sistema “tutto contributivo".
Come per Quota 100, la 103 prevede una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato (dipendenti e autonomi) e di sei mesi per il pubblico impiego. Se i requisiti sono maturati entro il 31 dicembre 2022 la finestra per i primi si aprirà il 1 aprile 2023 e per i secondi il 1 agosto (il 1 settembre per i lavoratori della scuola). A questo fine è prevista la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio al 28 febbraio 2023.
Per raggiungere i 41 anni di contributi, si possono cumulare gratuitamente anche i periodi non coincidenti accreditati in tutte le gestioni. Con la sola esclusione di quelli versati presso le casse professionali (avvocati, ingegneri e via dicendo), per cui occorre effettuare una ricongiunzione onerosa.
Pur non essendoci alcuna penalità sul calcolo della pensione (retributivo sulle anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995 e contributivo su quelle successive) c’è una novità rispetto a Quota 100. Come accennato sopra, la rendita non potrà superare la soglia di cinque volte il trattamento minimo Inps, cioè 2.818 euro lordi al mese (considerando che nel 2023 la quota sarà pari a 563,73 euro) fino al raggiungimento dei requisiti ordinari - cioè l'età di 67 anni. Il tetto, che prescinde dal sistema di calcolo dell’assegno, è destinato a scoraggiare l’accesso a chi sulla base dei contributi versati avrebbe diritto a un trattamento superiore.
Anche per la “pensione anticipata flessibile” resta valido il divieto di cumulo con redditi da lavoro fino al raggiungimento dei 67 anni, con la sola esclusione del lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000 euro lordi l’anno.
E' bene infine ricordare che chi raggiunge i requisiti di 62 anni e 41 di contributi entro il 31 dicembre 2023 potrà esercitare il diritto ad andare in pensione anche successivamente. Come per Quota 100, infatti, il diritto rimane acquisito e potrà essere utilizzato anche nel 2024 o nel 2025.
Quota 103 si aggiungerà agli altri requisiti previsti dalla legge Fornero: 67 anni e 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia) o 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) a prescindere dall’età anagrafica (pensione anticipata). Occorre ricordare che anche nel biennio 2023-2024 non si verificheranno adeguamenti alla speranza di vita Istat.
Quota 103 non si applica alle forze armate, soggette a una disciplina specifica (decreto legislativo 165/1997), e alla polizia, compresa la penitenziaria, nonché al personale operativo dei vigili del fuoco e alla guardia di finanza.
Bonus Maroni. Torna, infine, quello che il governo ha ribattezzato Bonus Maroni, in ricordo dell’ex ministro del Lavoro, appena scomparso, che lo introdusse nel 2004. Più precisamente, i lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi (Quota 103) possono rinunciare all'accredito contributivo. In questo caso, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro.
Con la stessa decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale è versata interamente al lavoratore. Il dipendente che rinuncerà al pensionamento anticipato con Quota 103 avrà uno stipendio più alto di circa il 10%.
Opzione donna. Prorogata Opzione donna, la misura riservata alle sole lavoratrici che consente il pensionamento anticipato con almeno 35 anni di contribuzione, accettando il meno favorevole metodo “contributivo”. Ciò significa ricevere una pensione più bassa di una quota compresa tra il 25% e il 30%.
Come già ricordato, la misura riguarderà i caregiver e dipendenti di aziende in crisi con agevolazioni in termini di età pensionabile per chi ha figli.
La proroga contiene una novità che riguarda il numero dei figli: le lavoratrici potranno andare in pensione a 58 anni se ne hanno due o più, 59 se il figlio è uno, 60 se non ne hanno. La norma, molto contestata, riporta la misura alla sua funzione originale, che intendeva consentire alla donna di conciliare l’attività lavorativa e il suo ruolo nell’ambito della famiglia.
Opzione Uomo. Viene introdotta la formula Opzione Uomo. Si tratta di una forma di pensionamento anticipato, dedicato ai soli lavoratori maschi, che permette il ritiro a 58 anni (se dipendenti) o a 59 (se autonomi), con le stesse regole già sperimentate da Opzione donna.
In pratica, per andare in pensione anticipatamente, l'interessato sceglie che l’assegno sia interamente calcolato con il sistema contributivo (su quanto versato) e non con quello retributivo (sugli ultimi stipendi). E questo, a prescindere dal sistema di calcolo a cui avrebbe ipoteticamente diritto sulla base della propria storia contributiva.
L’Ape sociale. Ai lavoratori che al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni vi aderiscono, è riconosciuta un’indennità (l'Ape sociale) per una durata pari al periodo compreso tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, 67 anni.
L’indennizzo è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (non soggetta a rivalutazione), ma non può superare i 1.500 euro al mese.
La speciale indennità spetta a condizione che l’interessato:
1) assista, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, e abbia un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
2) dimostri una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, almeno pari al 74% e versi contributi da almeno 30 anni;
3) sia lavoratore dipendente, al momento della decorrenza dell’indennità, che svolge da almeno sette anni negli ultimi dieci o sei anni negli ultimi sette attività per le quali è richiesto un impegno difficoltoso e rischioso. Si tratta di: conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante o di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
4) abbia un’anzianità contributiva di almeno 36 anni, ridotta a 32 per il settore edile e per i ceramisti.