NASPI E LAVORO A CHIAMATA, NON SEMPRE È POSSIBILE IL CUMULO
Il dipendente licenziato può ottenere la Naspi (l’indennità di disoccupazione), anche se resta titolare di un secondo contratto di lavoro cosiddetto “intermittente”. Lo precisa l'Inps nel messaggio numero 1162/2018, in cui l’ente di previdenza esamina i casi particolari degli operai agricoli.
Due lavori. I chiarimenti riguardano il caso in cui, contestualmente a un rapporto di lavoro dipendente perso involontariamente (non per dimissioni), il lavoratore risulti anche titolare di un secondo rapporto di lavoro subordinato di tipo” intermittente”, che rimane in essere.
Intermittente con disponibilità. Nell'ipotesi in cui il contratto intermittente preveda l'obbligo di risposta e, quindi, l'indennità di disponibilità (l’assegno per chi s’impegna a restare a disposizione del datore di lavoro in attesa della chiamata), la domanda di Naspi può essere accolta, ricorrendone i requisiti, a condizione che il lavoratore comunichi all'Inps, entro 30 giorni dalla domanda, il reddito annuo che presume di ricavare dal lavoro intermittente, comprensivo dell'indennità di disponibilità. Così facendo, potrà cumulare la Naspi con il nuovo reddito da lavoro, che comunque non potrà essere superiore a 8 mila euro annui. Se invece lo stesso non comunica il reddito o questo è superiore a 8 mila euro, il lavoratore decade dalla Naspi.
Senza disponibilità. La domanda di Naspi può essere accolta anche nell'ipotesi in cui il contratto intermittente non preveda l'obbligo di risposta: sia, cioè, senza indennità di disponibilità. In tal caso, però, se il contratto intermittente è di durata fino a 6 mesi scatta la sospensione della Naspi per i giorni di effettiva chiamata. In altenativa, il lavoratore può cumulare la Naspi con il nuovo reddito qualora quest'ultimo non superi 8 mila euro anni e a patto che il lavoratore, entro 30 giorni dalla domanda di Naspi, comunichi all'Inps il reddito annuo che prevede ottenere. Nel caso in cui il rapporto intermittente sia di durata superiore a 6 mesi, la Naspi si cumula con il nuovo reddito alle stesse condizioni.
Operai agricoli. Come accennato, la nota dell’Istituto affronta anche il caso di un lavoratore titolare di Naspi che si rioccupi a termine in agricoltura (operai a tempo determinato). Se la durata del rapporto è fino a 6 mesi, la Naspi è sospesa d'ufficio, a prescindere dal reddito ricavato dall'attività. Se la durata del rapporto a tempo supera 6 mesi e il reddito ricavato è inferiore a 8 mila euro, la Naspi è ridotta (dell'importo pari all'80% del reddito presunto) a patto che il percettore comunichi all'Inps, entro 30 giorni dall'inizio attività, il reddito annuo previsto e il datore di lavoro sia diverso da quello presso cui era occupato da dipendente la cui cessazione del rapporto ha determinato il diritto alla Naspi. In caso di mancata comunicazione del reddito, invece, la Naspi è sospesa. Se il rapporto è di durata superiore a 6 mesi con reddito superiore a 8 mila euro o a tempo indeterminato, il lavoratore decade dalla Naspi.
Leonardo Comegna