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PENSIONI E LAVORO, LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019

Sono numerose le novità su pensioni e lavoro contenute nella Legge di Bilancio 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso. Mancano però quelle più importanti, su cui i due partiti di maggioranza hanno ottenuto la vittoria alle urne dello scorso 4 marzo. La rimozione della riforma Fornero e il reddito di cittadinanza saranno oggetto di un provvedimento ad hoc (un decreto legge) che, si dice, vedrà la luce entro metà gennaio.  Questa è una breve panoramica della situazione.

Quota 100. La possibilità di anticipare la pensione con almeno 62 anni e almeno 38 di contributi - la famosa Quota 100 - non è stata inserita nella manovra finanziaria. Non esiste dunque ancora un testo normativo, ma il Governo ha annunciato un decreto ad hoc entro metà mese.

In manovra ci sono solo gli stanziamenti, ridotti dopo l'accordo con Bruxelles: 3,97 miliardi nel 2018, 8,34 miliardi nel 2019 e 8,68 miliardi nel 2020. La misura è sperimentale, durerà solo 3 anni. Dal 2021 dovrebbe essere sostituita da Quota 41, la possibilità cioè di uscire con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. Quota 100 è data dalla somma tra età e contributi versati e vale nella sola combinazione 62+38: il secondo requisito rimane fisso, quindi in tutte le altre si passa da quota 101 a 104: 63+38, 64+38, 65+38, 66+38.

A quanti andranno in pensione con Quota 100 verrà imposto il divieto di cumulo fino al compimento dei 67 anni di età: non potranno cioè sommare alla pensione anche un reddito da lavoro superiore ai 5 mila euro annui. La pensione sarà percepita per più anni, ma il suo importo sarà ridotto non perché penalizzato, ma come conseguenza dei minori contributi versati. I dipendenti privati che maturano i requisiti entro il 2018 potranno uscire il primo aprile 2019 (finestra di tre mesi). Il termine per il raggiungimento dei requisiti viene invece spostato per gli statali al 31 marzo 2019: le uscite in questo caso si avranno a partire da ottobre (finestra di 6 mesi). Il governo stima in 350 mila gli aventi diritto a Quota 100 nel 2019 (di cui 160 mila statali). Di questi però calcola che solo l'85% farà domanda.

Indicizzazione pensioni. Anche il prossimo anno le pensioni superiori a tre volte il minimo Inps saranno rivalutate in senso più sfavorevole. L'articolo 1 comma 142-bis della nuova Legge di Bilancio 2019, prevede infatti che per il triennio 2019/2021 gli aumenti delle pensioni saranno scaglionati nel modo seguente:

a) 100% dell'Istat alle pensioni complessivamente pari o inferiori a 3 volte il Trattamento minimo Inps (che nel 2019 è pari a 513,01 euro al mese);

b) 97% dell'Istat alle pensioni superiori a 3, ma non a 4 volte il minimo;

c) 77% dell'Istat alle pensioni superiori a 4, ma non a 5 volte il minimo;

d) 52% dell'Istat alle pensioni superiori a 5, ma non a 6 volte il minimo;

e) 47% dell'Istat alle pensioni superiori a 6, ma non a 8 volte il minimo;

f) 45% dell'Istat alle pensioni superiori a 8, ma non a 9 volte il minimo;

g) 40% dell'Istat alle pensioni superiori a 9 volte il minimo.

Tenendo conto che l'Istat ha comunicato in via previsionale un incremento pari all'1,1%, nel 2019 gli incrementi saranno, quindi, contenuti tra l'1,067% per assegni tra le 3 e le 4 volte il trattamento minimo e uno 0,44% per gli assegni superiori a nove volte. Insomma, solo gli assegni sino a 3 volte il minimo (1.522 euro del dicembre 2018) saranno adeguati pienamente all'inflazione.

Scaduto al 31 dicembre 2018 il periodo transitorio (introdotto dalla Finanziaria 2014, prorogato poi per un ulteriore biennio), quest’anno si sarebbe dovuti tornare alle regole di perequazione risalenti al 2001, che non solo erano più generose in termini d’importo (si riconosceva il 75% dell'Istat anche su pensioni elevate), ma consentivano di applicare la rivalutazione con regole a vantaggio dei pensionati: non per un singolo scaglione in base all'importo complessivo della pensione, ma per diversi scaglioni in base alle fasce d'importo della pensione. Per il prossimo triennio invece, oltre alla riduzione delle fasce di perequazione superiori a 3 volte il minimo, viene prorogato anche questo “trucchetto” con ulteriori risparmi di spesa a svantaggio dei pensionati.

Pensioni d’oro. La nuova Legge di Bilancio introduce per un periodo di cinque anni dal primo gennaio 2019 un prelievo straordinario articolato su cinque fasce in forma progressiva, a partire da 100mila euro lordi l'anno, circa 5mila euro netti al mese. Il taglio è del:

1) 15% sulla parte di assegno superiore a 100mila euro e fino a 130mila;

2) del 25% sulla parte compresa tra 130mila e 200mila;

3) del 30% tra 200mila e 350mila;

4) 35% tra 350 e 500mila euro;

5) del 40% oltre i 500mila euro.

Gli importi saranno agganciati all'inflazione, per cui cresceranno nel corso del tempo. La riduzione interessa tutte le pensioni dirette, a eccezione solo di quelle interamente calcolate con il metodo contributivo. Restano inoltre fuori dal taglio le pensioni corrisposte alle “vittime del dovere e del terrorismo”, le pensioni erogate ai superstiti e quelle d’invalidità.

Tassa piatta dei pensionati. La novità riguarda pensionati stranieri o italiani residenti all'estero da almeno 5 anni che trasferiscono la propria residenza in un piccolo comune italiano del Sud (nelle regioni Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti. Per cinque anni potranno godere di un'imposta sostitutiva forfettaria del 7% (cosiddetta Flat tax) su tutti i redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero. E saranno esenti da imposta sugli immobili situati all'estero, come pure da quella su conti correnti, depositi di risparmio e prodotti finanziari detenuti all'estero. Le maggiori entrate derivanti da questa misura saranno destinate alle università del Mezzogiorno, in cui ci sia almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche.

Rottamazione negozi. Ritorna la “rottamazione negozi”: e ritorna per sempre, come una misura a regime, cioè strutturale senza più scadenza. A partire dal primo gennaio, infatti, i commercianti costretti ad abbassare le serrande in anticipo rispetto all'età per la pensione di vecchiaia (67 anni), potranno ottenere il riconoscimento di un indennizzo pari al trattamento minimo dell'Inps (513 euro mensili). Conseguentemente viene riattivata anche la maggiorazione contributiva (in misura pari allo 0,09%), già pagata dagli esercenti e finalizzata a finanziarie il beneficio, e che sarebbe dovuta terminare a dicembre 2018.

Si chiama così perché agganciata alla chiusura definitiva di una licenza commerciale (negozi, bar, ecc.). È una sorta di prepensionamento, poiché consente di anticipare la chiusura dell’attività rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, senza correre il rischio di restare senza reddito. In attesa della pensione si percepisce un’“indennità”, il cui importo è pari al minimo di pensione dell'Inps (513 euro nel 2019). La misura fece il suo esordio nel 1996 per restare operativa fino all'anno 2011; poi venne bloccata. La legge Stabilità 2014 l’ha riattivata dal primo gennaio 2009 al 31 dicembre 2016. Dopo due anni di fermo (2017/2018) ritorna in via strutturale, senza più una scadenza, a decorrere dal primo gennaio 2019.

Gli interessati sono i commercianti con 62 anni d'età (57 anni d'età se donne) che chiudono definitivamente il negozio e riconsegnano la licenza commerciale. L'indennizzo viene erogato fino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni).

Pacchetto famiglia. Sul fronte del welfare la manovra contiene la proroga del congedo obbligatorio di paternità, con l'aumento dei giorni fruibili da 4 a 5. Il congedo va sempre utilizzato entro i 5 mesi dalla nascita del figlio. Inoltre, anche nel 2019 il padre lavoratore dipendente potrà astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Dunque, in totale nel 2019 i giorni di congedo possono salire sino a 6.

Bonus bebè anche per il 2019. E’ stata prorogata anche per il prossimo anno questa misura a sostegno della famiglia, nella versione adottata dalla Legge di Stabilità 2018: solo per il primo anno e non più tre, come originariamente previsto da una norma del 2015. L'assegno è corrisposto ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti nel nostro paese e non concorre alla for­mazione del reddito ai fini fi­scali.

Per ottenere il beneficio economico è stabilito che il nucleo familiare del genitore richiedente, sia in condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 25mila euro annui. L'importo dell'assegno di 960 euro annui è raddoppiato a 1.920 euro quando il nucleo familiare di appartenenza del genitore si trova in una condizione economica corrispondente a un valore Isee non superiore ai 7.000 euro annui.

L'assegno è corrisposto dall'Inps, su domanda del genitore, con periodicità mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell'assegno è pari a 960 euro, ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell'assegno è pari a 1.920 euro. È cumulabile in caso di più figli nati nel periodo oggetto dell'agevolazione. In caso di figlio successivo al primo, nato nel 2019, l'importo dell'assegno aumenta del 20%: passa pertanto da 96 a 192 euro al mese a seconda dell'Isee.

Modifiche anche per quanto riguarda il congedo di maternità. Per le future mamme sarà possibile restare al lavoro fino alla data del parto, utilizzando per intero i 5 mesi del congedo obbligatorio per il periodo successivo. Per questa’opzione servirà ovviamente il via libera del proprio medico che dovrà certificare l'assenza di rischi per la salute della madre e del nascituro.

Reddito di cittadinanza (Rdc). Riguarderà tutti, italiani, europei e stranieri in possesso di permesso di soggiorno, residenti in Italia in modo continuativo da almeno 5 anni. Partirà dal mese di aprile (occorre un apposito decreto attuativo) e se il nucleo familiare è composto solo da soggetti di età almeno pari a 65 anni, si chiamerà “pensione di cittadinanza”. Diversi i requisiti (forse troppi), per un beneficio economico che annualmente (12 mensilità) potrà valere dai 480 euro (40 a mese) a 17.160 euro (1.430 mensili).

Spetterà per un anno e mezzo (18 mesi). La corresponsione sarà condizionata all'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo che prevede, tra l'altro, attività al servizio della comunità, riqualificazione professionale e completamento degli studi.

I requisiti reddituali e patrimoniali fanno riferimento alla disciplina dell'Isee (il misuratore di ricchezza familiare). Per quanto riguarda il reddito familiare, non si considerano i trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'Isee. Il Rdc si potrà ottenere anche in costanza di godimento di Naspi (indennità di disoccupazione). Non ne avranno invece diritto i nuclei familiari con componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie.

L'importo è determinato da due quote, su base annua, erogate mensilmente (12 rate):

1) la prima a integrazione del reddito familiare fino a una soglia massima di 6mila euro (7.560 euro nel caso di pensione di cittadinanza) per il singolo componente; in presenza di più componenti si può arrivare al massimo a 12.600 euro;

2) la seconda quota a integrazione del reddito familiare ai nuclei residenti in abitazioni in locazione in misura pari al canone annuo previsto dal contratto di locazione fino a un massimo di 3.360 euro (1.800 euro nel caso di pensione di cittadinanza); ovvero in misura pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui nel caso di nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato fatto un contratto di mutuo da un componente la famiglia.

In ogni caso il beneficio economico non può superare la soglia di 9.360 euro annui (780 euro) nel caso di singolo componente, ridotta del valore del reddito familiare. La misura massima in caso di più componenti, può arrivare a 19.656 euro (1.638 mensili, anche se in realtà non si andrà sopra i 1.430). Né può essere inferiore a 480 euro annui (40 euro mensili).

Sconto Irpef sulle ripetizioni. A partire dal primo gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef (e delle addizionali regionali e comunali) con l'aliquota del 15%. A meno che gli interessati non optino per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

Polizza casalinghe. È la polizza assicurativa gestita dall'Inail contro gli infortuni in ambito domestico. Diverse le novità: dal 2019 anno sarà obbligato ad assicurarsi chi ha un'età compresa tra 18 e 67 anni (limite elevato dai 65 anni). Raddoppia il premio, da 12,91 a 24 euro annui. Migliora anche la tutela, con la riduzione dal 27 al 16% della soglia d'inabilità permanente al lavoro al di sopra della quale scatta il diritto alla rendita. Inoltre, per gli infortuni con inabilità permanente compresa tra il 6 e 15% verrà erogata un'indennità una tantum di 300 euro. Per divenire operative, le novità devono essere riprese, entro il 30 giugno, in un decreto di attuazione.

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Leonardo Comegna