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PENSIONI: L’INPS PRECISA LE REGOLE SU APE SOCIALE E PRECOCI

Nulla da fare per chi richiede l’Ape sociale, oppure la pensione anticipata in qualità di lavoratore “precoce”, se perde il requisito prima dell’erogazione del beneficio. Così dicasi per i cosiddetti “caregiver”, chi cioè assiste un familiare disabile, nel caso in cui il familiare assistito venga a mancare (muore) prima. Viceversa, il decesso dell'assistito e la riduzione dello stato d’invalidità (sotto il limite del 74%) che intervengano dopo la liquidazione dei benefici, non ne fanno venir meno il diritto. Sono solo alcune delle precisazioni fornite in materia dall’Inps qualche giorno fa nel Messaggio 1481/2018). Ma vediamo gli ulteriori interventi di chiarimento.

Lavori gravosi. I chiarimenti riguardano i due benefici in tema di pensioni, le cui regole sono state modificate dalla Legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017). Per l'accesso ai benefici dei lavoratori occupati nelle professioni gravose, la recente normativa ha ampliato l'elenco delle professioni stesse e ha stabilito che devono essere svolte per almeno 7 o 6 anni nel periodo, rispettivamente, di 10 o 7 anni precedenti la data di maturazione dei requisiti d'età e/o contribuzione, ossia 63 anni d' età e 36 di contributi per l' Ape sociale (si veda la News del  4 gennaio, http://www.iomiassicuro.it/news/legge-di-bilancio-2018-le-novita-su-pensioni-e-lavoro).

In proposito, l'Inps afferma che il  periodo (10 o 7 anni) di riferimento deve essere:

1) quello precedente la data d'invio della domanda di certificazione del diritto al beneficio, se a tale data si è ancora a lavoro;

2) quello precedente la data di accredito degli ultimi contributi, se l' attività è terminata.

Per i lavoratori a termine del settore agricolo e zootecnia,  la condizione risulta verificata se nei 10 o 7 anni sono stati raggiunti rispettivamente 1092 o 936 contributi giornalieri.

La domanda di riconoscimento del diritto ai benefici si presenta in via telematica, con allegata l'attestazione del datore di lavoro circa lo svolgimento dell' attività gravosa. Al riguardo l'Inps ha aggiornato il modello (AP116). Chi ha fatto domanda entro il primo marzo deve  integrarla in base al nuovo modello entro il 13 aprile, per non perdere il protocollo del primo invio.

Ape sociale oppure salvaguardia. Il lavoratore che ha la certificazione Inps, attestante il diritto a pensionarsi in base ai requisiti previgenti alla riforma Fornero (c.d. ottava “salvaguardia”), ha facoltà di scegliere tra tale diritto e uno dei benefici (Ape sociale e precoci). Non può quindi cumularli. La salvaguardia, lo ricordiamo, è la facoltà offerta ai lavoratori che al 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti (età e contributi) di pensionamento in base alle norme previgenti alla riforma Fornero, di continuare a maturare la pensione, di vecchiaia o anticipata, in base a questi vecchi e meno stringenti requisiti.

A questo proposito, gli interessati saranno convocati dagli uffici Inps per effettuare la scelta per iscritto, con l’avvertimento che il mero accoglimento della domanda di verifica delle condizioni per i benefici (Ape sociale o precoci) non garantisce l' accesso al beneficio stesso. In sostanza, chi rinuncia alla salvaguardia potrebbe poi ritrovarsi senza pensione e senza Ape, né prepensionamento come precoce, qualora dovesse perdere lo status che dava diritto al beneficio prima della sua effettiva decorrenza.

www.inps.it

Leonardo Comegna