LE ESCLUSIONI
Come tutte le polizze sulla vita, anche le polizze Cpi prevedono clausole di esclusione. Se la polizza viene richiesta obbligatoriamente per poter accedere al finanziamento, la stessa non può prevedere esclusioni a eccezione delle tre casistiche previste dal Codice civile, cioè:
1) decesso causato da dolo del contraente, assicurato o beneficiario;
2) decesso per suicidio avvenuto nei primi due anni dalla data di decorrenza;
3) decesso dovuto a rischi catastrofali.
In caso di sottoscrizione di un contratto con le garanzie accessorie (Itt, perdita d’impiego e ricovero ospedaliero), bisogna accertarsi che il tipo di prestazione offerta sia adeguato al proprio profilo di rischio. E’ importante infatti sottolineare che i rimborsi previsti sono sempre limitati nel tempo (per esempio: massimo sei rate per sinistro e tre volte nel corso della vita del contratto) e prevedono un importo massimo che in alcuni casi potrebbe essere inferiore all’importo della rata del finanziamento.
Come per le polizze sulla vita, in funzione dell’età e del capitale assicurato potrebbe essere necessario sottoporsi a esami medici richiesti dall’impresa assicuratrice. Verifica che la compagnia preveda o offra il rimborso delle spese mediche sostenute, un elemento da non trascurare perché anche questa voce potrebbe incidere nel costo assicurativo totale.
Le polizze Cpi prevedono spesso periodi di carenza o franchigia per poter accedere alla prestazione. E’ importante conoscere bene quali sono i limiti di ogni copertura per scegliere consapevolmente la propria assicurazione.
Fatto salvo il periodo di recesso di trenta giorni (intervallo minimo obbligatorio per legge), la maggior parte delle polizze Cpi non prevede la possibilità di risoluzione anticipata del contratto. In considerazione del costo della polizza è importante leggere attentamente il fascicolo informativo per sapere tempi e modalità per poter all’occorrenza richiedere la risoluzione anticipata del contratto senza penalità.