MUTUI CON L’OMBRELLO
Quando si stipula un mutuo o un finanziamento, sono sempre di più gli enti eroganti (cioè banche e finanziarie) che richiedono un’assicurazione a copertura del credito definita Cpi (Creditor protection insurance, assicurazione a tutela del creditore), per avere un’ulteriore garanzia a fronte del prestito da rilasciare. Il costo di questa copertura varierà secondo l’importo richiesto, la durata e la tipologia di contratto. Sul mercato esistono due categorie di prodotti:
1) in forma collettiva (sono proposti principalmente dalle banche), in cui la determinazione del premio si basa solo sul capitale da assicurare e la durata del finanziamento. Questo tipo di copertura non tiene conto infatti dell’età dell’assicurato e delle sue abitudini di vita, cioè del fatto che sia o meno fumatore. A parità d’importo erogato e durata del finanziamento, in pratica, un assicurato trentenne pagherà lo stesso premio di un cinquantenne fumatore.
2) in forma individuale, in cui il premio è determinato in maniera esatta sul profilo di rischio dell’assicurato, basandosi sulla sua età alla stipulazione del contratto, sul suo stato di salute e le sue abitudini (fumatore, non fumatore). Questa tipologia di contratto è particolarmente vantaggiosa per gli assicurati di età inferiore ai quarantacinque anni.
La polizza Cpi non è obbligatoria, ma ogni ente erogante può assoggettare l’erogazione del finanziamento alla stipula di un contratto assicurativo sulla vita. In questo caso l’ente che eroga il credito deve proporre al cliente almeno altri due preventivi di compagnie non riconducibili allo stesso gruppo azionario. Inoltre, se obbliga a sottoscrivere la polizza da questo proposta, per legge non può essere designato come beneficiario. Se un cliente è in possesso di un preventivo di un’altra compagnia, l’ente erogante è obbligato ad accettare la copertura senza variare le condizioni applicate al finanziamento.
La polizza in questione è una copertura Tcm (Temporanea caso morte) a capitale decrescente (il capitale assicurato segue cioè il piano di ammortamento del finanziamento): in pratica, in caso di morte dell’assicurato, l’impresa assicuratrice liquida il capitale restante dovuto all’ente erogante. In aggiunta alla garanzia di decesso il mercato offre le seguenti coperture:
1) Itp (Invalidità totale e permanente);
2) Itt (Inabilità temporanea e totale);
3) perdita d’impiego;
4) ricovero ospedaliero;